rewrite this title Agevolazioni “Nuova Sabatini” cumulabili con il “credito d’imposta 5.0” – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

Summarize in Italian this content to 750 words Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il “credito d’imposta 5.0”, in quanto quest’ultimo non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina della stessa “Nuova Sabatini” (che sostiene gli investimenti delle PMI per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali). È quanto precisato di recente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che, nelle FAQ aggiornate nei giorni scorsi, ha chiarito diversi aspetti applicativi di alcune agevolazioni. Transizione 5.0 – Occorre anzitutto ricordare che, il D.L. n. 19/2024, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, ha istituito il Piano Transizione 5.0. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato ed alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che, negli anni 2024 e 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti d’innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, sarà riconosciuto un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati. Ciò, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa, dal settore economico d’appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito della stessa. Cumulabilità con il bonus 5.0 – Come sopra anticipato, in riferimento alla cumulabilità o meno delle agevolazioni “Nuova Sabatini” con il “credito d’imposta 5.0”, il MIMIT ha spiegato che, detto credito, non costituisce un aiuto di Stato. Di conseguenza, lo stesso Ministero ha specificato che non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina “Nuova Sabatini”, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito d’imposta all’articolo 38, comma 18, del D.L. n. 19/2024, laddove è stabilito che lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che, tale cumulo, (…) non porti al superamento del costo sostenuto”. Cumulabilità con gli interventi del PNRR – Sempre nelle FAQ che ha aggiornato il MIMIT, sono stati forniti chiarimenti anche in merito alla cumulabilità della stessa “Nuova Sabatini” con gli interventi previsti all’interno del PNRR. Il Ministero, infatti, ha specificato che, i contributi “Nuova Sabatini”, sono cumulabili con gli interventi previsti all’interno del PNRR, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento d’esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF n. 21 del 14 ottobre 2021 e ulteriormente chiarito nella Circolare n. 33 RGS del MEF del 31 dicembre 2021. Sempre in merito ai contributi “Nuova Sabatini”, è stato chiarito che, gli stessi, sono cumulabili anche con le agevolazioni del “Conto Energia”, nel rispetto dei limiti previsti all’articolo 26 del D. Lgs. n. 28/2011 e dai regolamenti d’esenzione applicabili al settore specifico. Limiti d’intensità massime d’aiuto – Un altro rilevante chiarimento fornito dal MIMIT nelle FAQ recentemente aggiornate, riguarda i limiti d’intensità d’aiuto massime entro i quali sono concesse le agevolazioni “Nuova Sabatini”. Sul punto, il Ministero ha precisato che, per le concessioni successive al 30 giugno 2023, le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono concesse nei limiti delle intensità d’aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti Regolamenti unionali:
Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per il settore “altro”, con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
Regolamento (UE) n. 2022/2472 (ABER) per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 65%;
Regolamento (UE) n. 2022/2473 (FIBER), per il settore della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.
Per le concessioni intervenute sino al 30 giugno 2023, invece, le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono state concesse nei limiti delle intensità d’aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti Regolamenti unionali:

Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per il settore “altro”, con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
Regolamento (UE) n. 702/2014 (ABER) per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50% nelle regioni meno sviluppate e del 40% nelle altre regioni;
Regolamento (UE) n. 1388/2014 (FIBER) per il settore della pesca e dell’acquacoltura, con intensità agevolativa massima del 50%.

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