rewrite this title ASD già riconosciute: verifica del notaio sul patrimonio minimo – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

Summarize in Italian this content to 750 words Il notaio è tenuto a verificare anche per gli enti sportivi dilettantistici già riconosciuti quale sia il patrimonio minimo degli stessi. Così come in caso di iscrizione di associazione sportiva dilettantistica (Asd) con personalità giuridica di nuova costituzione o Asd preesistente che intenda acquisire la personalità giuridica la verifica sia delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico, sia del patrimonio minimo, è di competenza del notaio, il quale è poi tenuto ad effettuare la comunicazione all’organismo affiliante e il deposito al RASD, sembra logico ipotizzare l’obbligo di effettuare i predetti adempimenti anche in caso di iscrizione come Asd di enti già in possesso della personalità giuridica. Queste alcune delle posizioni contenute nello studio n. 2-2024/Cts, rubricato «Le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica ed il nuovo Rasd». Principali contenuti dell’approfondimento notarile – Con il nuovo regolamento del 29 gennaio 2024 è concretamente possibile per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd). La richiesta di iscrizione al Rasd è, indipendentemente dalla contestuale presentazione dell’istanza di riconoscimento della personalità giuridica (articolo 14 d.lgs. 39/2021), sempre di competenza dell’ente che intende ottenere la certificazione della natura dilettantistica dell’attività sportiva da esso esercitata e soggetto legittimato a dare avvio al procedimento di iscrizione è l’Organismo sportivo di affiliazione. Anche in presenza di istanza di riconoscimento della personalità giuridica, la domanda di iscrizione al Rasd è inviata dall’organismo sportivo di affiliazione su richiesta dell’Asd , ancorché la costituzione di associazioni con personalità giuridica, le modifiche statutarie di associazioni con personalità giuridica e, infine, la decisione di acquistare la personalità giuridica da parte di associazioni non riconosciute siano atti che richiedono la forma pubblica e, quindi, l’intervento del notaio. Gli adempimenti ai quali è tenuto il notaio nell’ipotesi di acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al Rasd sono definiti nel comma 2 dell’art. 14 d.lgs. 39/2021, il quale dispone quanto segue: «Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica». Ove, quindi, il notaio riceva l’atto costitutivo di un’associazione che intende iscriversi al Rasd con acquisto della personalità giuridica, o il verbale di associazione non riconosciuta contenente la decisione di iscriversi al Rasd con acquisto di personalità giuridica o, ancora, il verbale di associazione non riconosciuta già iscritta al Rasd contenente la decisione di acquistare la personalità giuridica, egli è tenuto ad eseguire i seguenti adempimenti:
verifica delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente;
verifica delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico;
verifica del patrimonio minimo;
in caso di ente non ancora iscritto al Rasd, comunicazione del ricevimento dell’atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto costitutivo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi e, successivamente, deposito dell’atto costitutivo o del verbale al Rasd entro 20 giorni dal ricevimento del relativo atto;
in caso di ente già iscritto al Rasd, richiesta di inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all’organismo sportivo di affiliazione.

Patrimonio minimo – Possono ottenere la personalità giuridica mediante l’iscrizione al Rasd ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 le associazioni in possesso del patrimonio minimo individuato dal comma 3-ter della citata norma, la quale dispone che «Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro». Tale previsione risulta, altresì, riprodotta nel comma 1 dell’art. 11 del regolamento del 29 gennaio 2024, il quale contiene le seguenti ulteriori precisazioni:

la relazione del patrimonio costituito da beni diversi dal denaro non deve essere di data anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’atto costitutivo;
tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro;
la relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l’organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell’atto.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *