rewrite this title Errori di monitoraggio di minore entità per la contitolarità dei beni da dichiarare – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

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In un quadro sanzionatorio sufficientemente pesante, così come riconnesso alle violazioni del monitoraggio, vi sono alcune casistiche in cui si ritiene applicabile la penalità fissa. Ciò, in particolare, in ragione delle conseguenze meno rilevanti ai fini dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
A livello dichiarativo il quadro RW del modello Redditi, così come il neo-introdotto quadro W del modello 730, rappresentano uno degli ambiti a cui prestare maggiore attenzione: ciò, in particolare, in considerazione del trattamento sanzionatorio applicabile nel caso in cui si verifichino delle irregolarità – con sanzione per gli errori nel monitoraggio fiscale che va dal 3 al 15% degli importi erroneamente dichiarati (ex art. 5, comma 2, primo periodo del D.L. 167/1990), raddoppiata, dal 6 al 30%, nel caso in cui i beni oggetto di monitoraggio siano localizzati in paradisi fiscali (secondo periodo della norma richiamata). A tale sanzione va poi eventualmente aggiunta la penalità prevista per le imposte patrimoniali correlate ai beni detenuti all’estero, quindi IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri), per cui occorre fare riferimento all’art. 19, comma 17 del D.L. 201/2011, nonché IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero), per la quale la norma sanzionatoria è riportata dall’art. 19, comma 22 del medesimo D.L. 201/201. Entrambe disposizioni, quelle appena viste, che rimandano in ogni caso a quanto previsto in materia di imposte sui redditi per le casistiche di infedeltà dichiarativa, con sanzione che va dal 90 al 180% della maggiore imposta o del minor credito utilizzato, oppure omesso/tardivo versamento, sanzionato al 30% di quanto versato irregolarmente. Va comunque notato che, per entrambe le finalità di cui sopra (monitoraggio e liquidazione imposte), i beni da indicare nel quadro in esame sono di diverso tipo, ossia:
gli “asset patrimoniali”, come ad esempio beni immobili, oggetti d’arte, metalli preziosi detenuti all’estero;
le “attività finanziarie”, azioni, obbligazioni, titoli comunque riferibili a soggetti parimenti esteri;
le “cripto-attività”, quindi criptovalute e altri token, a seguito di quanto previsto dalla Legge 197/2022 sul relativo trattamento fiscale.
Tutti beni che possono essere detenuti anche in comproprietà o multiproprietà, circostanza che va parimenti resa nota mediante le opportune colonne 5, sulla quota di possesso del bene, nonché 22, 23 e/o 24 per le informazioni sui cointestatari o sui soggetti che, in ogni caso, detengono diritti sui beni oggetto di dichiarazione. Deve poi essere considerato, venendo all’individuazione del corretto trattamento sanzionatorio da applicare a dette ultime irregolarità, che i suddetti beni oggetto di dichiarazione vanno indicati nel quadro RW:
ai fini del monitoraggio qualora detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione);
con riferimento alle imposte patrimoniali (IVIE/IVAFE) in ogni caso.
Si ritiene pertanto che l’inclusione nei quadri RW o W di beni oggetto di monitoraggio, seppur in mancanza di ogni indicazione circa eventuali comproprietari (come ad esempio i nudi proprietari nel caso vi sia un diritto di usufrutto), non sia circostanza in grado di portare all’irrogazione della suddetta sanzione proporzionale dal 3 al 15% (raddoppiata con riguardo ai paradisi fiscali). Ciò in quanto – come peraltro già sostenuto in passato sulla stampa specializzata (si veda l’articolo Tardività e integrazione del quadro RW entro 90 giorni: sanzioni applicabili del 19 febbraio 2024) – la penalità di cui sopra risulta applicabile limitatamente al caso in cui il contribuente:

ometta di indicare l’ammontare di investimenti o delle attività finanziarie detenute all’estero, oppure
indichi un importo inferiore,
in questo modo impedendo de facto all’Amministrazione finanziaria di ottenere (in tutto o in parte) le informazioni relative al monitoraggio fiscale. Diversamente, non si reputa che risultino sanzionabili le violazioni non incidenti sull’entità dei possedimenti esteri o di cripto-attività, come accade proprio con riguardo alle irregolarità correlate all’indicazione del codice fiscale dei soggetti che vantano diritti – anche solo a titolo di nuda proprietà, come nell’esempio precedente – sui beni oggetto di dichiarazione in RW. Stessa cosa vale poi con riferimento alle sanzioni per la liquidazione dell’IVIE: sul presupposto visto in precedenza, per cui la penalità applicabile va individuata sulla scorta di quanto previsto dalla normativa in tema di imposte sui redditi, si può constatare come, stante il regolare adempimento del tributo patrimoniale, non abbia avuto luogo ad alcuna infedeltà dichiarativa (art. 1, comma 2 del D.lgs. 471/1997). Infedeltà che risulterebbe invece integrata “Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante”. Se il bene oggetto di interesse viene comunque dichiarato ai fini del monitoraggio, pur con l’irregolarità in esame circa i comproprietari, non si rientra dunque nell’infedeltà bensì nella diversa fattispecie di cui all’art. 8, comma 1 dello stesso D.lgs. 471/1997, secondo cui “Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5 (ossia quelli di infedeltà dichiarativa, nota aggiunta) se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive o dell’imposta sul valore aggiunto, […] non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”. Ciò in quanto, così come sul versante del monitoraggio non vi è stata alcuna irregolarità riguardante l’attività estera (immobile) oggetto di dichiarazione in sé e per sé, analogamente, con riguardo all’imposizione patrimoniale, non risulta che sia stata posta in essere alcuna irregolarità tale da configurare un’infedeltà – posta la corretta determinazione dell’IVIE ed il relativo versamento. Ragion per cui l’errore perpetrato in considerazione della mancata indicazione del cointestatario del bene detenuto sul suolo francese non potrà che essere sanzionato in misura fissa, come visto in precedenza. Si segnala peraltro che, qualora il dichiarante volesse regolarizzare autonomamente la violazione di cui trattasi, mediante ravvedimento operoso, potrà senz’altro procedere in tal senso: in questo caso andranno ordinariamente applicate le note riduzioni sanzionatorie previste, in maniera inversamente proporzionale rispetto al tempo, dalle diverse lettere dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 472/1997, parametrandole rispetto alla citata sanzione minima pari a 250 euro (per ogni annualità d’imposta nella quale è stata commessa l’irregolarità di cui al presente quesito). (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

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