“Nuova” IMU – Versamento della prima rata entro il 16.6.2020

“Nuova” IMU – Versamento della prima rata entro il

IMMOBILI ASSOGGETTATI A IMU TERMINI DI VERSAMENTO MODALITÀ DI VERSAMENTO IMMOBILI ASSOGGETTATI A IMU

Sono assoggettati all’IMU gli im­mo­bili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

·     fabbricati;

·     aree fabbricabili;

·     terreni agricoli.

 

 

Anche per l’IMU in vigore dal 2020 le modalità di determinazione della base im­ponibile variano in fun­zione della tipologia di bene immobile interessata.

TERMINI DI VERSAMENTO

L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:

·     la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre ap­plicando l’ali­quo­ta e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;

·     la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a con­gua­glio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

 

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica so­lu­zione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Con riguardo all’IMU dovuta per il 2020, quindi:

·     la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2020 sulla base dell’aliquota e della detrazione de­liberata per il 2019;

·     la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2020, a saldo e a conguaglio, sulla base del­le aliquote 2020.

Enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono versare l’IMU in tre rate:

·     le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, devono es­sere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;

·     la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere ver­sata entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle ali­quo­te).

 

 

Per l’anno 2020, le prime due rate sono di importo pari al 50% ciascuna dell’imposta com­­­ples­sivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

·     il modello F24;

·     l’apposito bollettino postale;

·     la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell’am­mi­ni­strazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (qua­li PagoPA), con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

 

Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

I soggetti titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con mo­dalità telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429).

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