Fringe benefit: interamente tassati se si supera il limite di 600 euro

Fringe Benefit: Interamente Tassati Se Si Supera Il Limite Di 600 Euro

Con la CM 35/E del 04/11/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sull’art. 12 del DL 115/2022 (cd. decreto “Aiuti-bis”), che ha modificato i “criteri” di tassazione dei fringe benefit per l’anno 2022.

La citata disposizione prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

In relazione a tale disposizione, viene chiarito che:

  • la disciplina applicabile è quella dell’art. 51, co. 3, TUIR
  • la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione (aumentato a €. 600) e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma
  • ne deriva, che, come chiarito dalla relazione illustrativa al DL 115/2022, nel caso in cui:
    • in sede di conguaglio, il valore dei beni/servizi prestati, o le somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
    • risultino superiori al nuovo limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, cioè anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di €. 600.
Rapporto con “bonus carburante”

La citata agevolazione costituisce ulteriore ed autonoma agevolazione rispetto al bonus carburante di cui all’art. 2 del DL n. 21/2022.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di €. 200 per uno/più buoni benzina e un valore di €. 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’eventuale superamento delle soglie massime previste per il bonus carburante (€. 200):

  • comporta la tassazione ordinaria dell’intero importo erogato, in base della regola generale dell’art. 51, co. 3, del Tuir
  • ciò anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. L’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, riportata nella CM 27/2022, deve ritenersi superata, nel senso che, in luogo del prelievo sostitutivo (del 10%), troverà applicazione la tassazione ordinaria.

In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e autonomi limiti fissati dalle due norme in commento (€. 600 per il regime temporaneo dell’art. 51, co. 3, del Tuir e/o €. 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

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