Summarize in Italian this content to 750 words Le imposte intermedie sul reddito vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata. È questa la principale indicazione operativa contenuta nella nuova bozza dell’OIC 30 – Bilanci Intermedi che l’Organismo Italiano di Contabilità ha posto in consultazione fino al 18 novembre 2024. Nella bozza posta in consultazione viene comunque chiesto ai partecipanti di pronunciarsi sull’impostazione adottata da OIC, se la condividono o se, invece, preferirebbero un approccio alternativo come quello di calcolare le imposte del bilancio intermedio applicando l’OIC 25 “Imposte sui redditi” e quindi utilizzando l’aliquota fiscale in vigore al termine del periodo intermedio come se a tale data dovessero pagare le imposte. La nuova bozza di principio disciplina unicamente i temi tecnico-contabili dei bilanci intermedi e prevede regole per la redazione dei bilanci intermedi differenziate a seconda della categoria dimensionale di appartenenza sulla falsariga della disciplina del bilancio di esercizio. In continuità con l’attuale versione dell’OIC 30, il contenuto del principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio d’esercizio. Sulla base di tale assunto la bozza esplicita che l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non possa essere ripristinata in un successivo bilancio, come previsto per il bilancio d’esercizio. Al fine di agevolare la redazione del primo bilancio intermedio è stato precisato che la società che redige per la prima volta il bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));