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I datori di lavoro agricoli operanti in zone agricole sfavorite potranno adempiere l’obbligo fino al 16 dicembre 2024 (INPS, messaggio 12 settembre 2024, n. 3013).
Nuove indicazioni per il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024, giungono dall’INPS ai datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 (recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).
In effetti, l’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 63/2024 ha disposto che per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n. 67/1988, con riferimento ai premi e contributi dovuti per i propri dipendenti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui al citato allegato, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01, comma 2, lettera b) del D.L. n. 2/2006.
In particolare, si tratta dei datori iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1, i flussi Uniemens-PosAgri relativi al primo trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tale trimestre la propria attività nei medesimi territori.
L’INPS informa, però, che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono ancora in corso gli approfondimenti del quadro giuridico che consentiranno la corretta applicazione dell’agevolazione in argomento e, quindi, l’avvenuta tariffazione relativa al primo trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste.
Pertanto, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del primo trimestre 2024 (scadenza al 16 settembre 2024) potrà essere effettuato fino al 16 dicembre 2024, senza aggravio di sanzioni civili.
Le istruzioni operative
I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno una apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
L’omesso versamento della contribuzione relativa al primo trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 16 dicembre 2024, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000.