rewrite this title Riforma Terzo settore: rendiconto per cassa e chiarimenti ufficiali del Ministero del Lavoro – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

Summarize in Italian this content to 750 words La Legge n. 104/2024 ha apportato numerose novità alla riforma del Terzo settore. Alcune di queste riguardano l’introduzione di semplificazioni per la redazione del rendiconto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato estremamente tempestivo nel fornire i primi chiarimenti particolarmente utili sia per gli Uffici che per gli operatori circa la portata delle novità in vigore dal 3 agosto scorso con la diffusione di un apposito documento di prassi. Le prime indicazioni hanno interessato i presupposti in grado di consentire agli ETS la redazione del rendiconto in base al principio di cassa. Infatti, secondo la novità ora introdotta, possono beneficiare della semplificazione gli ETS le cui Entrate, comunque denominate, non hanno superato il limite di 300.000 euro annui. Il precedente limite era pari a 220.000 euro. Tuttavia, come ricordato dallo stesso Ministero del Lavoro, la novità è limitata dal punto di vista soggettivo agli ETS privi di personalità giuridica, quindi che non hanno ottenuto il relativo riconoscimento. Il legislatore ha così inteso conciliare le esigenze di semplificazione con la diversa e non meno importante esigenza di conoscere la consistenza patrimoniale e la capacità dell’ente di fare fronte autonomamente alle obbligazioni assunte dagli amministratori. Un’ulteriore semplificazione riguarda la possibilità di predisporre il rendiconto con l’aggregazione di alcune voci. Tale possibilità è riservata agli ETS di minori dimensioni le cui Entrate siano inferiori al limite di 60.000 euro. La novità, come osservato anche dal documento di prassi del Ministero del Lavoro, riguarderà tutti gli ETS di modeste dimensioni anche se in possesso della personalità giuridica. La previsione non risulta però ancora efficace in quanto sarà necessario attendere un modello di bilancio specifico, quindi che tenga conto appositamente dalla novità ora introdotta. Sarà così necessaria l’emanazione di apposito decreto ministeriale. Il legislatore ha così voluto introdurre una semplificazione contabile indistintamente per tutti gli enti di minori dimensioni. Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle novità è necessario distinguere a seconda se l’esercizio sociale coincida o meno con l’anno solare. Nell’ipotesi in cui l’esercizio finanziario coincida con l’anno solare, le novità troveranno la prima applicazione con decorrenza dal rendiconto relativo al 2025. Conseguentemente, se l’ETS nell’anno 2024 ha incassato proventi comunque denominati pari a 295.000 euro, potrà continuare a predisporre per cassa anche il rendiconto relativo all’anno 2025. Il provvedimento in commento ha anche modificato i parametri che fanno scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e di revisione legale. Inoltre, viene specificato, che la verifica del superamento dei predetti limiti deve essere effettuata alla chiusura del bilancio relativo all’anno 2024. I chiarimenti in questione giungono quanto mai opportuni in quanto consentiranno agli ETS e, più in generale agli operatori, di tenere conto delle ultime novità in sicurezza, in modo da valutarne l’effettiva portata e potersene avvalere senza il rischio di commettere errori. Il legislatore si è mostrato particolarmente sensibile alle difficoltà operative che possono incontrare gli ETS di minori dimensioni che, evidentemente, non sono dotati di una struttura organizzativa che caratterizza gli enti maggiormente strutturati. In molti casi gli ETS più piccoli vanno avanti con l’impegno diretto degli organi amministrativi con non poche difficoltà, quindi senza avvalersi di professionisti. In questi casi, l’osservanza delle disposizioni di cui alla riforma può rivelarsi particolarmente onerosa. Per questa ragione le novità in commento non posso che essere considerate favorevolmente. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

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