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Forniti chiarimenti per una omogenea applicazione dei criteri in materia di domande di riscatto, ricongiunzione, computo (INPS, messaggio 2 agosto 2024, n. 2802).
L’INPS ha fornito indicazioni relative domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc., presentate dagli assicurati scritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010.
Infatti, l’articolo 12, comma 12-undecies, del D.L. n. 78/2010 ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, la Legge 2 aprile n. 322/1958, l’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e l’articolo 40 della Legge n. 1646/1962, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati. Per effetto di tale disposizione, dunque, non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione.Conseguentemente all’abrogazione di questo istituto, l’INPDAP, con la nota operativa n. 56/2010, aveva stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, potessero presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore.
Assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010
In particolare, per gli assicurati alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO ai sensi della Legge n. 322/1958 e dell’articolo 124 del D.P.R. n. 1092/1973.
La costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti effettuata ai sensi delle disposizioni citate, ratione temporis applicabili, è obbligatoria e, a prescindere da una esplicita richiesta dell’interessato, avviene automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro senza il conseguimento del diritto a pensione; è, quindi, un istituto speciale che opera ope legis con carattere prioritario e inderogabile.
A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare n. 120/2013, l’INPS precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, salvo che l’interessato non intenda attendere – essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta – la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati nella premessa del messaggio in commento.
L’Istituto precisa inoltre che, ai soggetti cessati prima del 31 luglio 2010, in possesso del requisito contributivo minimo dei 20 anni alla predetta data di cessazione, che non intendano attendere il compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è data facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di presentare istanza di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della Legge n. 228/2012 e successive modificazioni.
Per le Casse come CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo è attivabile solo su richiesta dell’interessato. Agli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, oltre i termini decadenziali.
Laddove gli iscritti a queste Casse non presentino la domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge n. 322/1958, la relativa contribuzione, indipendentemente dalla durata del periodo accreditato, concorre alla determinazione del requisito contributivo prescritto per la pensione in cumulo.Infine, nel messaggio in commento vengono descritti i casi degli assicurati alla CTPS, alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010, la domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 29/1979, la domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge n. 45/1990.
Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito alla decorrenza della pensione in caso di presentazione di domande di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo da parte dell’assicurato (nota operativa INPDAP n. 56/2010), all’annullamento della costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO e alla competenza in merito all’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO per il personale iscritto alla CTPS.