Summarize in Italian this content to 750 words La Corte di giustizia UE, con la sentenza 13 giugno 2024, causa C-696/22, si è pronunciata in merito al momento di effettuazione e all’esigibilità dell’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi continuative o periodiche che comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, per le quali l’art. 64, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE prevede che tali operazioni si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono i predetti acconti o pagamenti. Tale disposizione deve essere interpretata alla luce dell’art. 63 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi. Ne discende che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere n modo ricorrente o continuativo, per un determinato periodo, che comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono i versamenti di acconti o i pagamenti successivi. Va da sé, quindi, che, nel caso in cui il momento di effettuazione della cessione o della prestazione possa essere determinato agevolmente, in particolare quando si tratta di un’operazione resa “una tantum” e sia possibile stabilire in modo preciso il momento della sua effettuazione in base al rapporto contrattuale tra le parti, l’art. 64, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, pena la violazione dell’art. 63 della medesima Direttiva. Ciò detto, la Corte ha dovuto stabilire se, nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 64, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE non possa essere effettuato a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, sia legittimo ritenere che la relativa IVA diventi esigibile solo al momento dell’effettivo incasso del corrispettivo. Come sopra esposto, dagli artt. 63 e 64, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE risulta che, per le prestazioni che comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, il fatto generatore dell’imposta si verifica e quest’ultima diviene esigibile al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali versamenti di acconti o pagamenti. Ad avviso dei giudici UE, tale modalità di determinazione del momento impositivo ha carattere vincolante per i soggetti passivi, in quanto, conformemente all’art. 63 della Direttiva n. 2006/112/CE, letto alla luce del considerando 24 di quest’ultima, il momento in cui il fatto generatore dell’imposta e la sua esigibilità si verifica non può essere rimesso alla discrezionalità delle parti. Al contrario, il legislatore dell’Unione ha inteso armonizzare al massimo in tutti gli Stati membri il momento in cui sorge il debito d’imposta al fine di garantirne un prelievo uniforme. Di conseguenza, l’art. 64, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE non consente di subordinare l’insorgenza del fatto generatore dell’imposta e la sua esigibilità ad una condizione relativa all’incasso effettivo del corrispettivo dovuto per i servizi resi in modo continuativo o periodico in un determinato periodo. Pertanto, alla scadenza di quest’ultimo, vale a dire alla data in cui il pagamento del corrispettivo è dovuto, l’imposta diventa inevitabilmente esigibile, sebbene il corrispettivo non sia stato incassato per qualsivoglia ragione e, quindi, anche in caso di dissesto finanziario del debitore. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));