Summarize in Italian this content to 750 words Il Fisco consente di ottenere degli “sconti” sull’imposta dovuta in relazione al reddito dichiarato portando in diminuzione della base imponibile una serie di spese considerate di particolare rilevanza sociale. Tali oneri e spese sono suddivisi in due categorie:
Oneri detraibili: oneri e spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda calcolata sul reddito imponibile;
Oneri deducibili: oneri e spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo
In relazione alla richiesta di qualche giorno fa di un contribuente in merito alla detrazione Irpef di somme donate per una adozione a distanza, l’Agenzia ha ricordato che è stata la Circolare 95/2000 a precisare che, di regola, le spese per le adozioni a distanza non rappresentano un onere detraibile o deducibile. Tuttavia, se le somme sono erogate a favore di una Onlus per adozioni a distanza, a determinate condizioni possono rientrare tra le spese detraibili. È stato chiarito, inoltre, che è possibile usufruire di una detrazione dall’Irpef del 26%, da calcolare su un importo massimo di 30.000 annui, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per adozioni a distanza. Tuttavia, per richiedere l’agevolazione è necessario che:
le somme ricevute siano utilizzate dall’organizzazione non lucrativa;
nell’ambito della sua attività istituzionale;
a favore di persone che versano in una condizione di bisogno;
che le stesse erogazioni siano state riportate nelle scritture contabili.
Certamente, la Onlus che percepisce l’erogazione dovrà certificare al contribuente la spettanza o meno della detrazione d’imposta. Altra condizione per la detraibilità è che l’erogazione deve essere effettuata con versamento bancario (o postale) o tramite sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus (quindi anche le somme versate quale contributo per adozione a distanza) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017 – Codice del terzo settore). In ogni caso, si coglie l’occasione per ricordare che a tutti gli oneri e spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:
in caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata; l’eventuale eccedenza viene quindi persa, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo; tuttavia esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione per le quali, in caso di incapienza dell’imposta lorda, viene comunque riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita;
la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
per il principio di cassa, in linea di massima, gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui sono stati sostenuti e devono essere idoneamente documentati;
la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti; pertanto:
se le spese sono state rimborsate per intero, la detrazione non spetta;
se invece il rimborso risulta inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione va calcolata solo sulla parte non rimborsata;
se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già fruito della detrazione, le somme rimborsate vanno assoggettate a “tassazione separata”;
alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la scuola, l’università, per lo sport dei figli) danno diritto alla detrazione anche se sostenuti nell’interesse delle persone “fiscalmente a carico”;
dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili; tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
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