Summarize in Italian this content to 750 words L’anno 2023 costituisce il periodo d’imposta durante il quale la società obbligata a presentare il Modello Redditi 2024 potrebbe aver effettuato un’operazione di assegnazione di beni immobili ai soci. In tale ipotesi è necessario tenere conto che l’operazione si perfeziona, e quindi è in grado di produrre i relativi effetti, dichiarando il valore dei beni nel relativo quadro di riferimento. La mancata compilazione del predetto quadro determinerà il mancato perfezionamento dell’operazione con la conseguente mancata produzione dei relativi effetti. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circ. n. 26/E/2016, in occasione della precedente assegnazione di beni, che l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione e cessione agevolata dei beni deve intendersi perfezionato con l’indicazione all’interno della dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. Ne consegue ulteriormente che l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non è in grado di incidere ai fini del perfezionamento dell’operazione. Se il contribuente predispone correttamente la dichiarazione dei Redditi, indicando i valori dei beni, ma senza versare la relativa imposta sostitutiva, l’importo omesso sarà iscritto a ruolo, ma l’operazione continuerà a rimanere valida e in grado di produrre i relativi effetti. Naturalmente, il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento avvalendosi del ravvedimento operoso prima che l’Agenzia delle Entrate contesti la violazione commessa. L’assegnazione agevolata ha consentito di trasferire in capo ai soci i beni immobili non strumentali per l’esercizio d’impresa e i beni mobili non strumentali iscritti in pubblici registri, beneficiando di un regime fiscale di favore. Il regime di favore prevedeva la tassazione delle plusvalenze realizzate con l’operazione di assegnazione con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8 per cento e del 10,5 per cento per le società non operative. Per gli immobili le plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva potevano essere determinate facendo riferimento al valore catastale in luogo del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR. La scadenza dell’assegnazione agevolata coincideva con il 30 settembre 2023. Entro la medesima scadenza le società commerciali che hanno per oggetto la gestione di beni immobili o di beni iscritti in pubblici registri, potevano fruire del medesimo regime agevolato trasformandosi in società semplici. Le società con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno fruito delle agevolazioni fiscali devono compilare l’apposito prospetto di cui alla Sezione XXIII nel quadro RQ del Modello Redditi 2024. Le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, il cui periodo d’imposta è stato chiuso prima del 31 dicembre 2023, hanno dovuto compilare la medesima sezione utilizzando il modello di dichiarazione dello scorso anno (Redditi 2023). Nell’apposita sezione deve essere indicato il valore catastale/normale e il costo fiscalmente riconosciuto degli immobili oggetto di assegnazione. Inoltre, deve essere anche indicata (in corrispondenza della colonna 3) la differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva. Solo in questo caso, come già detto, l’operazione di assegnazione (o trasformazione agevolata) si considera perfezionata e in grado di produrre i relativi effetti. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));