Summarize in Italian this content to 750 words La riforma dello sport non trova pace e il D.L. n. 71 del 31 maggio 2024 interviene ancora una volta sulla qualificazione dei compensi corrisposti agli sportivi dilettanti. Non v’è dubbio che questo modo di legiferare dà luogo a numerose incertezze e la relativa disciplina fiscale applicabile non è sempre comprensibile. La riforma dello Sport ha modificato l’art. 53, comma 2 del TUIR sostituendo la lettera a) con la seguente previsione: “Sono inoltre redditi di lavoro autonomo” … “i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”. Ora, però, il decreto “Sport – Scuola”, all’esame del Senato per la conversione in legge, dispone l’abrogazione della su indicata disposizione. Pertanto, pur in mancanza di una modifica dell’art. 67 del TUIR, i compensi corrisposti per le attività di lavoro autonomo occasionale, quindi non esercitate abitualmente, potrebbero tornare ad assumere la qualificazione di redditi diversi come previsto anteriormente alle modifiche apportate dalla Riforma dello Sport. Si tratta di fattispecie estremamente diffuse nell’ambito dello Sport dilettantistico. Ad esempio, il problema si pone per le somme erogate a titolo di corrispettivo agli aiuto allenatori o ad altre figure professionali di cui i sodalizi sportivi potrebbero avvalersi occasionalmente. Deve però osservarsi che se da una parte non sembrano sussistere dubbi sulla qualificazione delle predette entrate come redditi diversi, assai più incerto e il trattamento fiscale degli stessi. Non è chiaro, in questo caso, nonostante la diversa qualificazione reddituale attribuibile alle predette entrate, se sia possibile avvalersi della franchigia di 15.000 euro, cioè del limite entro cui i predetti compensi sono completamente esclusi da tassazione. La franchigia previdenziale ammonta invece a 5.000 euro. Sul punto sarebbe auspicabile un pronto chiarimento dell’Agenzia delle entrate. Il D.L. n. 71/2024 in commento prevede anche una modifica dell’art. 29 del D.lgs. n. 36/2021 riguardante i rimborsi spese erogati in favore dei volontari. Per i predetti soggetti si ammette la possibilità di percepire rimborsi forfetari entro il limite di 400 euro mensili. Ciò diversamente dalla disciplina del Terzo settore che ammette solo rimborsi analitici o autocertificati fino a 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Tuttavia, le somme attribuite ai volontari sportivi, ove superino gli anzidetti limiti, si sommano ai compensi di lavoro sportivo ai fini del computo delle soglie di esenzione. Inoltre, viene previsto l’obbligo, in capo agli enti sportivi, di comunicare al Registro dello Sport i nominativi e i compensi erogati come già previsto per i direttori di gara che esercitano l’attività a fronte di uno specifico corrispettivo. I continui interventi normativi a correzione della “Riforma dello Sport” generano di conseguenza numerose incertezze. Le associazioni sportive sono tenute ad una serie di adempimenti ricorrenti. E’ dunque auspicabile che l’Agenzia delle entrate intervenga al più presto per fornire i necessari chiarimenti. Andrebbe anche chiarito che in considerazione delle incertezze dovute ai continui cambiamenti normativi, le eventuali violazioni non saranno sanzionate stante la sussistenza delle obiettive condizioni di incertezza. D’altra parte il quadro normativo non risulta ancora definito considerando che dal 1° gennaio prossimo le prestazioni decommercializzate si trasformeranno da operazioni fuori campo Iva in operazioni esenti con tutte le conseguenze per ciò che attiene agli adempimenti, ed in primis l’obbligo di richiedere l’attribuzione del numero di partita Iva. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));