Summarize in Italian this content to 750 words Lo scorso 12 luglio è scaduto il termine per l’invio del Modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, approvato con provvedimento n. 262747/2024 del Direttore dell’AdE. Si attende l’emanazione del provvedimento direttoriale che indichi alle imprese che hanno validamente presentato la Comunicazione l’agevolazione loro spettante. L’articolo 5, comma 4, del D.M. 17/5/2024, infatti, prevede che ai fini del rispetto del limite della dotazione di risorse (pari a 1,8 miliardi di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni, quindi entro il 22 luglio. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Esclusivamente nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
A partire dal prossimo 31 luglio, sino al 17 gennaio 2025, sarà possibile presentare la comunicazione integrativa.
Premesso che è inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione, oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione, che si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella ZES unica, la Comunicazione integrativa può essere inviata nei seguenti casi:
per gli investimenti realizzati successivamente all’invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali sono ricevute le relative fatture;
realizzati alla data di invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali a decorrere da tale data sono ricevute le relative fatture elettroniche.
Ricordiamo che la Comunicazione integrativa può essere presentata solo se è stata rilasciata la certificazione. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, infatti, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). A seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta. Il credito d’imposta risultante dalla Comunicazione integrativa è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della seconda ricevuta. Per la quota corrispondente agli investimenti, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere entro trenta giorni dal rilascio della seconda ricevuta la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. È possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));