Summarize in Italian this content to 750 words L’obbligo di motivazione con riguardo all’atto impositivo emesso nei confronti del socio sulla scorta della presunzione di distribuzione degli utili “in nero” accertati in capo alla società a base ristretta può dirsi soddisfatto mediante rinvio all’avviso di accertamento societario. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 19956/2024 della Corte di cassazione (Sez. 5 civ), depositata ieri, 19 luglio. Il caso – All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una S.r.l., l’Agenzia delle Entrate ha rettificato in aumento il reddito d’impresa dichiarato dalla predetta società in relazione all’anno d’imposta 2009. In seguito, l’Ufficio ha recuperato a tassazione ai fini dell’IRPEF il maggior reddito da partecipazione asseritamente conseguito nel medesimo periodo dal socio, applicando nei suoi confronti la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da una società di capitali a ristretta base partecipativa. Tale atto impositivo è stato impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, che ha respinto il ricorso. La decisione è stata però riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha accolto l’appello del socio in virtù di due distinte considerazioni: 1) l’avviso di accertamento relativo alla società avrebbe dovuto essere notificato anche ai soci, nella loro veste di litisconsorti necessari; 2) l’avviso di accertamento riguardante il socio richiedeva un’autonoma e specifica motivazione; né, a tal fine, poteva reputarsi sufficiente il rinvio “per relationem” ivi contenuto all’atto impositivo emesso nei confronti della società, essendone stata omessa l’allegazione imposta dall’art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione e ha ottenuto un verdetto a sé favorevole. La Difesa erariale ha contestato l’assunto della C.T.R. secondo cui l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società avrebbe dovuto essere notificato anche ai soci. Al riguardo ha obiettato che alle società di capitali a ristretta base partecipativa non possono essere applicati i medesimi princìpi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle società di persone, il cui reddito è imputato per trasparenza ai soci. La ricorrente ha pure lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, per avere la C.T.R. ritenuto carente la motivazione dell’avviso di accertamento notificato al socio, in ragione della mancata allegazione dell’atto impositivo emesso in capo alla società, ivi richiamato «per relationem». Peraltro, essendo il socio in condizione di consultare direttamente gli atti impositivi notificati alla società, l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti doveva ritenersi correttamente motivato mediante il rinvio a quello societario. Come anticipato l’esito del giudizio di legittimità è stato favorevole all’Erario, in quanto la Suprema Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento in base al quale «nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci, sicché il mancato intervento (in astratto) di uno dei soci della società di cui è stata predicata la ristretta base non comporta violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992» (cfr. Cass. n. 94/2022, Cass. n. 12500/2018, Cass. n. 5208/2018, Cass. n. 20507/2017). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre ripetutamente affermato che, «in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società a responsabilità limitata, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio non partecipante all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi, incluso il processo verbale di costatazione redatto nei confronti della società» (tra le molte, Cass. n. 24095/2020; Cass. n. 21126/2020; Cass. n. 30996/2021). Da tali insegnamenti la sentenza impugnata si è discostata, con la conseguenza che gli Ermellini hanno accolto il ricorso erariale e disposto il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));