rewrite this title Risolta la controversia sul trapasso in sede di conferimento di azienda e avviamento – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

Summarize in Italian this content to 750 words L’art. 18 del Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2024 risolve la controversia relativa al trapasso in sede di conferimento di azienda, dell’avviamento iscritto nel bilancio della conferente in raccordo con una precedente vicenda acquisitiva dell’azienda, inserendo al comma 1, secondo periodo, dell’art. 176 Tuir dopo le parole “dell’azienda stessa” le parole “compreso il valore dell’avviamento”. Con tale aggiunta di scrittura normativa viene interrotta l’ostruzione che l’Agenzia delle Entrate, a far tempo dal 2010, prospetta in ordine al trasferimento dell’avviamento unitamente all’azienda conferita (Circ. n. 8/E del 4 marzo 2010, Interpelli n. 429 del 23 giugno 2021 e n° 893 del 31 dicembre 2021, Circ. n. 6/E del 1°marzo 2022). Il nuovo dato normativo proporrà una versione letterale del comma 1 dell’art. 176 Tuir comprensiva dell’avviamento: “ ……Il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa compreso il valore dell’avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.” Un tale completamento di scrittura normativa si renderebbe però necessario apportarlo anche nell’art. 58, comma 1 Tuir, a tenore del quale: “Il trasferimento di azienda ……non costituisce realizzo di plusvalenze” e “L’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”. Tale dato normativo ricalca (salvo sfumature letterali che, però, non incidono sul piano sostanziale della piena continuità fiscale dell’azienda trasferita) la previsione testuale dell’art. 176, “Il conferimento di azienda non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze” e “Il conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stressa”, per cui le critiche della dottrina alle ragioni esposte nelle circolari di prassi a supporto del diniego dello spostamento contabile dal conferente al conferitario dell’avviamento, erano nella condizione di costituire il medesimo fondamento di dissenso verso l’Interprete ministeriale, anche nel caso di trasferimento di azienda per causa di morte dell’imprenditore e conferimento di quest’ultima nella costituenda società partecipata dagli eredi. Anche se in ordine all’art 58 Tuir, si deve sottolineare come l’inciso letterale “l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa” persegua una continuità di valori di esclusivo significato fiscale, manifestatamente trascendente ogni paradigma civilistico e persino contabile dell’azienda. Qualsiasi valore, in un’accezione palesemente agnostica, che disponga di un riconoscimento fiscale nei confronti del dante causa, trapassa senza fermo di continuità nella posizione fiscale degli aventi causa. Quindi e al di là dell’assurda dissociazione dell’avviamento, comunemente inteso come una qualità dell’azienda, dall’azienda medesima, inopinatamente insistita dall’Amministrazione Finanziaria, il legislatore nell’art. 58, nello specifico proposito di perseguire il trasferimento dell’ azienda in modo da non generare salti d’imposta, usa termini di generico raccordo con l’azienda di esclusivo significato fiscale (valori fiscalmente riconosciuti), rendendo persino evidente da una parte la marginalizzazione di ogni rilievo che possa eventualmente provenire da eventuali considerazioni giuridiche diverse da quelle tributarie, e dall’altro il presupposto scontato della liceità del trapasso, ausiliario alla conservazione della piena continuità fiscale dell’azienda, di ogni sua condizione fiscalmente pendente. Peraltro, qualora l’avviamento pregresso, che ancora residua nel bilancio del de cuius, non si rendesse trasferibile nella situazione patrimoniale di apertura della costituenda società partecipata dagli eredi, dovendo esso esaurire il suo epilogo contabile nei confronti del dante causa, a fronte della definitiva cessazione di ogni dinamica imprenditoriale del de cuius, esso andrebbe imputato in un’unica soluzione a conto economico, con un impatto fiscale di presumibile perdita non più in alcun modo compensabile, generando un effetto del tutto antitetico alla chiara opzione legislativa di non voler interferire fiscalmente nel passaggio generazionale dell’azienda. Tuttavia allo scopo di evitare la perpetuità degli erronei intendimenti esegetici dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’art 58 Tuir, appare senz’altro conveniente inserire la medesima aggiunta di specificazione anche in tale norma, senza, quindi, rendere necessario il ricorso a forme di interpretazione analogica che, in materia tributaria, non sono unanimemente accolte neppure dai cultori della materia. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

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