rewrite this title Contribuzione 2024 per piccoli coloni e compartecipanti familiari

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L’INPS fornisce indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2024, ricordando anche termini e modalità di pagamento dei contributi (INPS, circolare 4 luglio 2024, n. 80).
L’INPS, dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento per la contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (art. 28 D.P.R. n. 488/1968, art. 7 Legge n. 233/1990, D.Lgs. n. 146/1997), si sofferma sui contributi relativi all’anno 2024.
 
Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti 
 
Per l’anno 2024 continua a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.
 
Pertanto, l’aliquota per l’anno 2024 risulta così determinata:
 

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

Concedente
Concessionario
Totale

21,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
29,99%
Riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro
 
Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti: 0,43% per gli assegni familiari; 0,03% per la tutela della maternità; 0,34% per la disoccupazione.
 
L’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1988 previsto dalla Legge finanziaria 2006, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
 
Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
 

Aliquota disoccupazione
2,75%

Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005
1,00%
Contributi INAIL
 
I contributi INAIL sono fissati nella misura del 10,125% per assistenza infortuni sul lavoro e del 3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.
 
L’INPS ricorda in merito che, per l’anno 2024, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,11%. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.
 
Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024
 
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2024 risultano così quantificate:
 

TERRITORI
MISURA AGEVOLAZIONE
DOVUTO

Non svantaggiati

100%

Montani
75%
25%

Svantaggiati
68%
32%
Termini e modalità di versamento dei contributi
 
L’INPS ricorda che i termini di scadenza per il pagamento delle 4 rate per la contribuzione relativa all’anno 2024 sono fissati al 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e al 16 gennaio 2025.
 
Infine, riguardo alle modalità di pagamento, si precisa che il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare tramite il sito istituzionale dell’INPS potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF”.
 

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