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L’INPS, rettificando quanto detto in precedenza, fornisce precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia (INPS, messaggio 2 luglio 2024, n. 2461).
L’INPS, con il messaggio n. 2199/2024, aveva dato istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015, in vigore dal 1° aprile 2024.
In particolare, con riferimento al caso del distacco di lavoratori dal Giappone in Italia, quando in base alle previsioni dell’Accordo gli stessi sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.
L’INPS aveva poi precisato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio.
Tuttavia, l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato all’Istituto che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Tale sezione è presente soltanto nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese.
Pertanto, a parziale rettifica di quanto comunicato con il predetto messaggio n. 2199/2024, l’INPS chiarisce che per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, allegato al messaggio in commento.