Summarize in Italian this content to 750 words Nell’ambito della recente sentenza relativa alla causa C-696/22 del 13 giugno 2024, la Corte di giustizia dell’Unione europea, oltre a pronunciarsi su alcune questioni relative al momento impositivo delle prestazioni di servizi continuative, ha anche affrontato uno specifico aspetto riguardante l’esercizio della detrazione dell’IVA. L’oggetto della controversia è relativo alla prova del “nesso immediato e diretto” che, ai sensi dell’art. 168, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, deve sussistere ai fini del recupero, in detrazione, dell’imposta assolta in sede di acquisto di beni e servizi. Il dubbio interpretativo è se, per accertare l’esistenza del nesso che deve ricorrere tra una specifica operazione a monte e le operazioni a valle che danno diritto alla detrazione, sia sufficiente che, oltre al contratto sottostante all’operazione a monte e alle relative fatture, il soggetto passivo fornisca i documenti giustificativi che dimostrino l’aumento del fatturato o del volume delle operazioni imponibili asseritamente dovuto all’operazione a monte. In via di principio, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’IVA dovuta o versata per i beni o servizi acquistati utilizzati per effettuare operazioni soggette ad imposta. Di regola, per esercitare il diritto di detrazione dell’IVA, è richiesta l’esistenza di un “nesso immediato e diretto” tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto alla detrazione. A sua volta, quest’ultimo presuppone che le spese effettuate per acquistare i beni e servizi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che conferiscono il diritto di detrazione. Come, tuttavia, riconosciuto dalla giurisprudenza unionale, il diritto alla detrazione è parimenti ammesso a beneficio del soggetto passivo, anche in mancanza di un “nesso immediato e diretto” tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto di detrazione, qualora i costi dei beni e servizi in questione facciano parte degli elementi di costo generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o servizi forniti. I predetti costi, infatti, presentano, un “nesso immediato e diretto” con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo. In entrambi i casi, la Corte europea ha, inoltre, affermato che la sussistenza del “nesso immediato e diretto” deve essere valutata alla luce del contenuto oggettivo delle operazioni passive. Più in particolare, spetta alle Amministrazioni tributarie e ai giudici nazionali prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni in questione e tenere conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo. In tal senso, è stato affermato che occorre avere riguardo all’uso effettivo dei beni e servizi acquistati dal soggetto passivo e alla causa esclusiva dell’acquisto, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Nel caso di cui alla causa C-696/22, il soggetto passivo ha fornito all’Amministrazione tributaria alcuni documenti attestanti un aumento del fatturato o del volume delle operazioni imponibili. La Corte, tenuto conto delle considerazioni che precedono, ha osservato che tali circostanze non possono, di per sé, consentire all’Amministrazione tributaria di stabilire l’esistenza del predetto “nesso immediato e diretto”. Come, infatti, già puntualizzato dalla giurisprudenza unionale, l’art. 168, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE non subordina affatto l’esercizio del diritto alla detrazione ad un criterio basato sull’aumento del fatturato né, in termini più generali, ad un criterio di redditività economica dell’operazione effettuata a monte. In particolare, l’assenza di un incremento del fatturato del soggetto passivo non può incidere sull’esercizio del diritto di detrazione, in quanto il sistema comune dell’IVA garantisce la neutralità dell’imposizione per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché tali attività siano soggette ad imposta. Pertanto, il diritto di detrazione, una volta sorto, rimane acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e, perciò, non ha dato luogo ad operazioni imponibili o se il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));