rewrite this title Scadenza al 1° luglio per la rivalutazione di terreni e partecipazioni – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

Summarize in Italian this content to 750 words Scade il 1° luglio prossimo (il 30 giugno cade di domenica) il termine previsto per affrancare ai fini delle imposte sui redditi il valore delle aree (edificabili e non) e delle partecipazioni (negoziate e non) possedute al 1° gennaio 2024 al di fuori delle attività di impresa e di lavoro autonomo. I termini previsti per avvalersi della predetta rivalutazione sono stati riaperti dalla Legge di Bilancio del 2024 (art. 1, commi 52 e 53 della L. n. 213/2023). Affinché la rivalutazione sia in grado di produrre i relativi effetti e quindi possa considerarsi perfezionata, sono necessari due adempimenti che devono essere posti in essere entro la predetta scadenza del 1° luglio. Si tratta dell’asseverazione con giuramento di una perizia ad opera dei soggetti abilitati in base alla legge e del pagamento dell’intera imposta sostitutiva o della prima delle tre rate annuali di eguale importo nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione. Se il contribuente ha scelto di versare in tre rate annuali, sull’importo dovuto con la seconda e la terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo. La perizia giurata non riguarda i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. In questo caso può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell’anno 2023. L’imposta sostitutiva applicabile ai valori affrancabili è pari al 16 per cento. Tale misura risulta notevolmente incrementata rispetto alla prima previsione di legge di cui alla Legge n. 448/2001. All’epoca la misura dell’imposta era del 2 o del 4 per cento a seconda dei casi. Tale circostanza, cioè l’incremento della misura dell’imposta sostitutiva ha inciso sensibilmente sulla convenienza dell’operazione. Il tributo (l’imposta sostitutiva) non deve essere applicato sulla differenza tra il costo di acquisto e il valore rivalutato, ma solo su quest’ultimo. Ne consegue che l’operazione non è affatto conveniente laddove le plusvalenze latenti siano di modesta entità. In alcuni casi, però, non è affatto agevole verificare la convenienza dell’operazione. Infatti, per le aree edificabili si deve tenere conto dell’applicazione in via ordinaria, della tassazione separata e della possibilità di applicare al costo storico la rivalutazione in base agli indici Istat. In più di un’occasione, dopo circa venti anni che il legislatore ha riproposto, sia pure a fasi alterne, la possibilità di rivalutazione, è stata manifestata l’intenzione di prevedere stabilmente tale possibilità nel Testo Unico delle Imposte sui redditi. Inoltre, tale previsione è contenuta nell’art. 5, numero 2, lettera h), della legge delega n. 111/2023 avente ad oggetto la riforma tributaria. Per il momento, però, la disposizione non ha trovato ancora concreta attuazione. La norma prevede la graduazione della misura dell’imposta sostitutiva a seconda della durata del periodo di possesso del bene oggetto di rivalutazione. Il testo dello schema di decreto delegato Ires Irpef, approvato dal Governo il 30 aprile scorso, non contiene alcuna previsione in tal senso. Lo stesso dicasi con riferimento al nuovo Testo Unico delle Imposte sui redditi in attesa del via libera definitivo. Probabilmente, un’ulteriore opportunità di affrancamento sarà contenuta nella legge di Bilancio del 2025 con l’auspicio, però, che subito dopo il legislatore preveda stabilmente la possibilità di avvalersi di tale opportunità. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

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