Summarize in Italian this content to 750 words A seguito dell’accordo sulle norme fiscali relative al telelavoro per i frontalieri Italia-Svizzera, firmato lo scorso 6 giugno 2024 dal ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter, è stata predisposta la bozza del ddl che va a disciplinare l’imposizione fiscale del telelavoro per i suddetti lavoratori. Nel testo in bozza, è anzitutto previsto che nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri – fatto a Roma il 23 dicembre 2020 – i lavoratori frontalieri possono svolgere fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, comma 3, del ddl in oggetto). In pratica, dal 1° gennaio 2024 i lavoratori frontalieri possono svolgere l’attività presso il proprio domicilio fino al 25% delle ore lavorative senza modifiche per il loro inquadramento fiscale. La bozza del ddl, all’articolo 2, prevede, inoltre, che i lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all’Allegato 2 del ddl in oggetto possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 4% se sussistono le seguenti condizioni:
il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera ratificato ai sensi della legge n. 83/2023;
il lavoratore, alla data di entrata in vigore del predetto Accordo, svolgeva, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
Tra i Comuni italiani indicati nel citato Allegato 2, sono inclusi, ad esempio, Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve situati nella provincia di Bergamo oppure Bulciago e Molteno, situati nella provincia di Lecco. Si tratta, come indicato nell’Allegato, di Comuni il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));