Summarize in Italian this content to 750 words Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con l’interrogazione parlamentare n. 5-02423 del 29 maggio 2024, si è espresso in tema di trasferimento in favore degli eredi delle quote residue di detrazione relative ad immobili locati. È, tuttavia, doveroso effettuare un passo indietro e risalire alla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25 luglio 2022, n. 28/E, con la quale, in riferimento al comma 8 dell’art. 16-bis TUIR, la fruizione delle rate residue della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di decesso del de cuius avente diritto “si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. È necessario, dunque, che l’erede abbia effettiva disponibilità dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi migliorativi. La detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi è una condizione obbligatoria: in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. Inoltre, è stato anche precisato che se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. Pertanto, nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
qualora l’immobile fosse locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può avere disponibilità;
se l’immobile è messo a disposizione di più eredi, la detrazione spetta in parti uguali a tutti gli eredi;
qualora fossero più eredi e uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone gli altri la disponibilità;
se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tal caso, neanche i figli, in qualità di eredi, potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non dispongono materialmente del bene. Ciò vuol dire che il soggetto convivente, anche se sentimentalmente legato al defunto, può beneficiare della detrazione solo se soddisfa queste due condizioni:
se il de cuius titolare della detrazione è compreso tra gli eredi;
se il convivente diventa il detentore materiale dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Per quanto sopra esposto, il fatto di riconoscere agli eredi il diritto alla fruizione del beneficio fiscale legato agli interventi di ristrutturazione che hanno interessato l’immobile concesso in locazione non è conforme con quanto previsto dalla normativa vigente. Il comma 8, secondo periodo, dell’articolo 16-bis del TUIR, infatti, associa il diritto alla fruizione delle rate residue della detrazione da parte dell’erede alla detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui agli eredi spetti la quota residua in quanto ricorrono le condizioni previste dalla norma, nel loro modello 730 le detrazioni per ristrutturazioni del soggetto deceduto vanno indicate nel Quadro E, Sezione III A ai righi da E41 a E43. In corrispondenza della colonna 5 (acquisto, eredità o donazione) occorre indicare il codice “4” se il contribuente nell’anno 2023 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate. L’art. 16-bis, comma 7 del TUIR dispone, infatti, che la detrazione, di regola, è “ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi” e una diversa modalità di trasferimento del beneficio in caso di decesso del soggetto avente diritto, nonché una diversa ripartizione in quote della detrazione spettante può essere stabilita solo mediante l’introduzione di specifiche modifiche normative. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));