rewrite this title Regime IVA importazione di veicoli di provenienza extra-UE immatricolati in altro Stato UE – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

Summarize in Italian this content to 750 words Con la risposta n. 907-294/2024 del 25 marzo 2024, la D.R.E. del Veneto ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi IVA dell’importazione di un veicolo di provenienza extracomunitaria previamente immatricolato in altro Stato UE. Nel caso considerato, una società ha importato un autoveicolo nuovo proveniente dagli Stati Uniti, acquistato allo “stato estero” da una ditta tedesca, per essere venduto sul mercato nazionale previa immatricolazione. L’importazione è effettuata con la contestuale introduzione del veicolo in un deposito IVA e, ai fini dell’estrazione, la società ha predisposto la relativa documentazione, tra cui l’autofattura e i registri IVA che attestano l’adempimento dell’imposta. Per completare il processo di immatricolazione in Italia, la società ha presentato la certificazione doganale e la documentazione sopra richiamata, attestante l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 10, del D.L. n. 262/2006. Tuttavia, l’Ufficio della motorizzazione civile ha riqualificato l’operazione in un acquisto intracomunitario e ha richiesto la copia del modello F24 ELIDE previsto per tali operazioni ai sensi dell’art. 1, comma 9, del citato D.L. n. 262/2006. Ai fini dell’immatricolazione, infatti, la società ha conferito ad un operatore l’incarico per l’omologazione dell’autoveicolo, conclusasi attraverso l’immatricolazione dello stesso in Germania a nome di una società tedesca, che opera in partnership con il soggetto incaricato. Come evidenziato dalla D.R.E. del Veneto, la ditta tedesca non ha mai acquisito la proprietà dell’autoveicolo, per cui l’operazione prospettata non configura un acquisto intracomunitario del veicolo qualora non vi sia stata alcuna cessione tra l’operatore tedesco e quello italiano e il veicolo sia sempre rimasto in Italia. Nel caso di specie, pertanto, ai fini dell’immatricolazione, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1, commi 10, del D.L. n. 262/2006, per cui i documenti doganali che devono essere presentati consistono nella bolletta doganale oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risultano essere stati corrisposti i diritti di confine e ove sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d’uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo. È data, peraltro, la possibilità di indicare, nella suddetta documentazione, l’esercizio della facoltà di importare senza applicazione dell’IVA prevista per gli esportatori abituali ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Tenuto conto che il veicolo oggetto di importazione è introdotto in un deposito IVA, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 778/2021, ha chiarito che la documentazione prodotta in sede di richiesta di immatricolazione deve contenere le informazioni relative all’immissione in libera pratica senza applicazione dell’IVA, all’identificazione del veicolo, alle attività di introduzione nel deposito e alle eventuali cessioni avvenute all’interno del deposito, univocamente correlata alla documentazione atta a dar prova del corretto adempimento delle operazione relative all’estrazione. Ai fini dell’immatricolazione del veicolo successivamente all’estrazione dal deposito, la società deve attestare l’avvenuto versamento dell’IVA con il modello F24 o con l’autofattura. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_GB/all.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

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